Art. 6 Accantonamenti tributari 1. In attuazione del comma 8 dell'art. 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, parte delle risorse destinate agli interventi da realizzare nell'ambito della programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e' destinata per l'importo di 513.180 migliaia di euro, per l'esercizio 2013, e per l'importo di 139.530 migliaia di euro, per l'esercizio 2014, alla copertura del concorso alla finanza pubblica, posto a carico della Regione per i medesimi esercizi finanziari, per gli effetti del comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I conseguenti benefici economico-finanziari sono utilizzati con le modalita' previste dal medesimo comma 8 dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/2013. 2. Per la residua quota pari a 306.134 migliaia di euro per l'anno 2013, a 679.784 migliaia di euro per l'anno 2014 e a 819.314 migliaia di euro per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse del bilancio regionale.