Art. 6 
 
                      Accantonamenti tributari 
 
  1. In attuazione del comma 8  dell'art.  11  del  decreto  legge  8
aprile 2013, n. 35, parte delle risorse destinate agli interventi  da
realizzare nell'ambito della programmazione regionale del  Fondo  per
lo sviluppo e la coesione, e'  destinata  per  l'importo  di  513.180
migliaia di euro, per l'esercizio 2013, e per  l'importo  di  139.530
migliaia di euro, per l'esercizio 2014, alla copertura  del  concorso
alla finanza pubblica, posto a carico della Regione  per  i  medesimi
esercizi finanziari, per gli effetti del comma 3 dell'articolo 16 del
decreto legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135.   I   conseguenti   benefici
economico-finanziari sono utilizzati con le  modalita'  previste  dal
medesimo comma 8 dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/2013. 
  2. Per la residua quota pari a 306.134 migliaia di euro per  l'anno
2013, a 679.784 migliaia di euro per l'anno 2014 e a 819.314 migliaia
di euro per l'anno 2015, si fa fronte con  le  risorse  del  bilancio
regionale.