Art. 6 Collaborazioni e scelta degli operatori 1. La Regione promuove forme di collaborazione efficaci per il coordinamento delle attivita' sportive sul territorio, per l'effettivo accesso allo sport, per la diffusione e l'utilizzo delle conoscenze scientifiche in materia di attivita' sportive e per l'ottimale utilizzo degli impianti sportivi, favorendo la stipula di convenzioni tra gli enti locali, le universita', le istituzioni scolastiche, ogni altra istituzione pubblica, il CONI, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le societa' e le associazioni sportive, gli enti gestori di impianti sportivi. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Regione si avvale, in particolare, della consulenza tecnica delle universita' siciliane per promuovere l'aggiornamento dei soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF nonche' della collaborazione degli organismi qualificati operanti nel settore, in funzione della specifica attivita'.