Art. 6 
 
               Collaborazioni e scelta degli operatori 
 
  1. La Regione promuove forme  di  collaborazione  efficaci  per  il
coordinamento  delle   attivita'   sportive   sul   territorio,   per
l'effettivo accesso allo sport, per la diffusione e l'utilizzo  delle
conoscenze scientifiche  in  materia  di  attivita'  sportive  e  per
l'ottimale utilizzo degli impianti sportivi, favorendo la stipula  di
convenzioni tra gli  enti  locali,  le  universita',  le  istituzioni
scolastiche, ogni altra istituzione pubblica, il CONI,  gli  enti  di
promozione  sportiva  riconosciuti  dal  CONI,  le  societa'   e   le
associazioni sportive, gli enti gestori di impianti sportivi. 
  2. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  la  Regione  si
avvale, in particolare, della consulenza  tecnica  delle  universita'
siciliane per promuovere l'aggiornamento  dei  soggetti  in  possesso
della laurea in Scienze motorie o  del  diploma  ISEF  nonche'  della
collaborazione degli organismi qualificati operanti nel  settore,  in
funzione della specifica attivita'.