Art. 6 
 
                      Assestamento di bilancio 
 
  1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del
bilancio da approvarsi entro  il  31  luglio  mediante  il  quale  si
provvede  all'aggiornamento  degli  elementi   di   cui   al   quadro
complessivo delle entrate e delle spese del bilancio. 
  2. Nelle more del recepimento, con norme di attuazione  statutaria,
dei principi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di   finanza   e   funzionamento   degli   enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in  favore  delle  zone
terremotate nel maggio 2012),  per  l'esercizio  2016,  la  legge  di
assestamento di bilancio,  una  volta  effettuato  il  riaccertamento
straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 118/2011, iscrive l'eventuale avanzo  di  amministrazione
ai sensi dell'  articolo  34,  comma  1-bis,  della  legge  regionale
21/2007.