Art. 6 Vigilanza e controllo 1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli impianti e degli assegnatari degli spazi, anche avvalendosi delle aziende USL. 2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti gestori detengono presso l'impianto un fascicolo contenente la documentazione relativa: a) alla dotazione e collocazione dei defibrillatori; b) alla funzionalita' tecnica dei defibrillatori e, in particolare, al rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali; c) all'osservanza degli obblighi di formazione, incluso l'elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici, degli esecutori BLS-D che operano all'interno dell'impianto e degli spazi assegnati. 3. Il comune dispone ispezioni ed esercita il controllo a campione almeno sul 5 per cento degli impianti.