Art. 6 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1. Il comune esercita le  funzioni  di  vigilanza  e  controllo  in
ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli
impianti e degli assegnatari degli  spazi,  anche  avvalendosi  delle
aziende USL. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti gestori  detengono  presso
l'impianto un fascicolo contenente la documentazione relativa: 
    a) alla dotazione e collocazione dei defibrillatori; 
    b)  alla  funzionalita'  tecnica   dei   defibrillatori   e,   in
particolare, al rispetto della normativa di esercizio  relativa  alle
apparecchiature elettromedicali; 
    c) all'osservanza degli obblighi di formazione, incluso  l'elenco
nominativo, comprensivo dei dati anagrafici,  degli  esecutori  BLS-D
che operano all'interno dell'impianto e degli spazi assegnati. 
  3. Il comune dispone ispezioni ed esercita il controllo a  campione
almeno sul 5 per cento degli impianti.