Art. 6 Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito 1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane e delle micro imprese del territorio regionale, la Regione e' autorizzata a costituire un fondo rotativo gestito da soggetti iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati, gia' istituito ai sensi del previgente articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche al titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993 ) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi). Tali risorse sono destinate alla concessione di finanziamenti per l'avvio e la crescita delle attivita' di impresa e professionali nell'osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. 2. La Regione istituisce e affida la gestione del fondo, secondo i criteri e le modalita' definite dalla Giunta, assicurando modalita' di accesso semplificate e forte presenza dell'attivita' effettuata con il fondo nei territori. 3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 e' disposta per l'esercizio 2016 una autorizzazione di spesa pari a euro 2.000.000,00, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitivita' - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.