Art. 6 Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 2, stabilisce con deliberazione: a) l'ammontare del canone di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, da corrispondere annualmente; b) la decorrenza dei canoni di cui alla lettera a), nonche' le relative modalita' di pagamento e di riscossione dei medesimi. 2. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento. 3. L'autorita' amministrativa adotta un unico atto concessorio qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione di area del demanio idrico. Il canone da corrispondere e' quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione e' strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa, maggiorato del 15 per cento.