Art. 6 Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017 e modificazione dell'art. 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativo al contenimento della spesa. 1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale per il triennio 2015-2017 relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997, e' determinato in 43.811.000 euro per l'anno 2016 e in 52.631.000 euro per l'anno 2017. L'onere per l'anno 2016 include le risorse riferite alla contrattazione collettiva per l'anno 2015. 2. Per i fini del comma 1 sono autorizzate, in bilancio, le seguenti spese sul capitolo 953300, missione/programma 20.01: a) 43.811.000 euro per l'anno 2016; b) 52.631.000 euro per panno 2017. 3. Nell'ambito degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017 relativa al personale del comparto autonomie locali, del comparto scuola, del comparto ricerca e del comparto sanita', una quota delle risorse puo' essere destinata, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, alle forme di progressione economica e di carriera, comunque denominate, alla retribuzione accessoria, comprese le incentivazioni per il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in materia di riorganizzazione ed efficienza gestionale desumibili dall'art. 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dall'art. 2, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11. 4. Gli importi previsti al comma 1 includono le risorse gia' destinate e da destinare secondo le disposizioni vigenti al riconoscimento delle posizioni retributive nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento). 5. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' abrogato; continua ad applicarsi per l'anno scolastico 2015-2016 a favore del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole e istituti d'istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici del personale dell'infanzia e del personale della formazione professionale della Provincia. Il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 e' abrogato. 6. Il riparto dell'onere annuo tra i singoli camparti e aree di contrattazione previsti dall'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997 e' definito con le modalita' e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 2011, relativo alla retribuzione del personale insegnante. 7. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri di contrattazione, sono effettuati con le modalita' di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano tali enti. 8. L'importo massimo delle risorse a disposizione per la conclusione degli accordi integrativi provinciali per il personale convenzionato per il periodo 2015-2017 e' definito per ciascun anno con dinamiche correlate alla quantificazione dell'onere annuo di contrattazione stabilito per il comparto sanita'. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il fondo sanitario provinciale.