Art. 6 
Inserimento di articoli nella legge regionale 11 maggio 2006,  n.  11
  (Istituzione  e  disciplina  del  sistema  regionale  del  servizio
  civile) 
  1. Dopo l'art. 5 della legge  regionale  n.  11/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  5-bis  (Sezione  ambientale  e  Protezione  civile).  -   1.
All'interno dell'albo regionale di cui all'art. 5  e'  istituita  una
sezione riservata agli enti che operano  in  materia  di  difesa  del
patrimonio ambientale e Protezione civile di cui all'elenco regionale
approvato con regolamento regionale 27 maggio 2013, n. 4 (Regolamento
recante norme per la gestione dell'elenco regionale del  volontariato
di Protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione  dell'art.
20,  comma  3,  della  legge  regionale  17  febbraio  2000,   n.   9
(Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti  locali  delle
funzioni  amministrative  in   materia   di   Protezione   civile   e
antincendio)». 
  «Art. 5-ter  (Servizio  volontario).  -  1.  I  giovani  che  hanno
terminato il servizio civile regionale, svolto per  almeno  un  terzo
delle ore  previsto  presso  Enti  di  cui  all'art.  5-bis,  possono
iscriversi all'albo regionale dei volontari per la salvaguardia e  la
migliore fruibilita' del patrimonio ambientale, istituito  presso  il
settore   regionale   competente,   presentando   apposita   domanda.
L'iscrizione ha durata quinquennale e il servizio e' svolto a  titolo
gratuito. 
  2. I soggetti di cui al  comma  1  possono  essere  chiamati  dalla
Regione  per  il  tramite  delle  organizzazioni  di  cui  all'elenco
regionale approvato con il regolamento regionale n. 4/2013. 
  3. Le modalita' di iscrizione e di attivazione sono previste  dalla
Giunta regionale.».