Art. 6 Inserimento di articoli nella legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis (Sezione ambientale e Protezione civile). - 1. All'interno dell'albo regionale di cui all'art. 5 e' istituita una sezione riservata agli enti che operano in materia di difesa del patrimonio ambientale e Protezione civile di cui all'elenco regionale approvato con regolamento regionale 27 maggio 2013, n. 4 (Regolamento recante norme per la gestione dell'elenco regionale del volontariato di Protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di Protezione civile e antincendio)». «Art. 5-ter (Servizio volontario). - 1. I giovani che hanno terminato il servizio civile regionale, svolto per almeno un terzo delle ore previsto presso Enti di cui all'art. 5-bis, possono iscriversi all'albo regionale dei volontari per la salvaguardia e la migliore fruibilita' del patrimonio ambientale, istituito presso il settore regionale competente, presentando apposita domanda. L'iscrizione ha durata quinquennale e il servizio e' svolto a titolo gratuito. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere chiamati dalla Regione per il tramite delle organizzazioni di cui all'elenco regionale approvato con il regolamento regionale n. 4/2013. 3. Le modalita' di iscrizione e di attivazione sono previste dalla Giunta regionale.».