Art. 6 
 
                         Patto di inclusione 
 
  1. Il beneficiario stipula con lo sportello sociale o con il centro
per l'impiego competenti  per  territorio  il  patto  di  inclusione,
esteso, per adesione, ai componenti del proprio nucleo familiare. 
  2. Il patto di inclusione puo' contenere  obiettivi  di  inclusione
sociale, di formazione, di occupabilita' e di inserimento lavorativo,
nonche' di riduzione dei rischi di marginalita'  connessi  all'intero
nucleo familiare. 
  3. Il patto di inclusione prevede gli obblighi cui  deve  attenersi
il beneficiario e le conseguenze della  mancata  osservanza  di  tali
obblighi. Il patto  e'  definito  anche  tenuto  conto  del  percorso
scolastico e professionale del richiedente, di quelli dei  componenti
il nucleo familiare, nonche' delle risultanze  dei  colloqui  con  il
richiedente medesimo.