Art. 6 Patto di inclusione 1. Il beneficiario stipula con lo sportello sociale o con il centro per l'impiego competenti per territorio il patto di inclusione, esteso, per adesione, ai componenti del proprio nucleo familiare. 2. Il patto di inclusione puo' contenere obiettivi di inclusione sociale, di formazione, di occupabilita' e di inserimento lavorativo, nonche' di riduzione dei rischi di marginalita' connessi all'intero nucleo familiare. 3. Il patto di inclusione prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario e le conseguenze della mancata osservanza di tali obblighi. Il patto e' definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, di quelli dei componenti il nucleo familiare, nonche' delle risultanze dei colloqui con il richiedente medesimo.