Art. 6 
 
             Autorita' competente. Modifiche all'art. 12 
                  della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 12 della  legge  regionale  n.  10/2010  le
parole «all'art. 16-bis  della  legge  regionale  n.  49/1999.»  sono
sostituite dalle seguenti:  «all'art.  21  della  legge  regionale  7
gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale  e  relative  procedure  contabili.
Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 10/2010 e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. Per i piani e programmi approvati da  enti  locali  diversi
dalla Regione che esplicano i  loro  effetti  sull'intero  territorio
regionale, il NURV, previa stipula di convenzione, puo'  svolgere  le
funzioni di autorita' competente.». 
  3. Al comma 3-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 10/2010  le
parole  «,  ovvero  tramite  convenzione  con  la   provincia»   sono
soppresse.