Art. 6 Autorita' competente. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 10/2010 1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 10/2010 le parole «all'art. 16-bis della legge regionale n. 49/1999.» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 21 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 10/2010 e' inserito il seguente: «2-bis. Per i piani e programmi approvati da enti locali diversi dalla Regione che esplicano i loro effetti sull'intero territorio regionale, il NURV, previa stipula di convenzione, puo' svolgere le funzioni di autorita' competente.». 3. Al comma 3-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 10/2010 le parole «, ovvero tramite convenzione con la provincia» sono soppresse.