Art. 6 Disposizioni procedurali in materia di viabilita'. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 1. All'inizio del comma 1-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 sono inserite le parole: «In coerenza con l'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE),». 2. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 e' sostituito dal seguente: «2. Quando, per la predisposizione e l'approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilita' regionale la regione procede mediante accordo di programma ai sensi del titolo II, capo II-bis, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa), l'approvazione di tale accordo, costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.».