Art. 6 
 
         Disposizioni procedurali in materia di viabilita'. 
       Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 
 
  1. All'inizio del comma 1-bis dell'art. 24 della legge regionale n.
88/1998 sono inserite le parole: «In coerenza  con  l'elenco  annuale
del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art.  128  del
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE),». 
  2. Il comma 2 dell'art. 24 della  legge  regionale  n.  88/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Quando, per la predisposizione e  l'approvazione  dei  progetti
definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali  o  di
interventi sulla viabilita' regionale  la  regione  procede  mediante
accordo di programma ai sensi del titolo II, capo II-bis, della legge
regionale  23  luglio   2009,   n.   40   (Norme   sul   procedimento
amministrativo,   per   la   semplificazione   e    la    trasparenza
dell'attivita'  amministrativa),  l'approvazione  di  tale   accordo,
costituisce dichiarazione di pubblica utilita',  indifferibilita'  ed
urgenza dei lavori.».