Art. 6 Elaborato tecnico della copertura (ETC) 1. La predisposizione dell'ETC e' avviata in fase di progettazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, dal progettista, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera p), in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza cosi' come definito dall'art. 89, lettere e) ed f) del decreto legislativo n. 81/2008, se previsto dalle disposizioni vigenti, ed e' completata in esecuzione secondo le previsioni di cui ai commi 3 e 4. 2. L'ETC contiene: a) relazione tecnica delle scelte progettuali con illustrazione del rispetto delle specifiche misure di sicurezza corredata da tavole esplicative preliminari in scala adeguata (planimetrie, prospetti, sezioni ecc.), in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di protezione contro la caduta a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura, con i contenuti minimi di cui all'Allegato 1, parte A; b) elaborati progettuali di dettaglio della copertura, contenenti almeno una planimetria in scala adeguata nella quale siano evidenziati gli elementi di cui alla lettera a) nel rispetto dei contenuti di cui all'Allegato 1, parte B, proposto a titolo esemplificativo e come tale riportante diverse soluzioni progettuali, e relativa relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente il dimensionamento e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto individuati dalla soluzione progettuale prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura, preesistenti, opportunamente verificati, o progettati ex novo; c) documentazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione collettiva prodotti e da installarsi secondo le norme di riferimento; d) dichiarazione di conformita' dell'installatore, riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi o di dispositivi di ancoraggio, che deve contenere almeno le informazioni di cui all'Allegato 1, parte C; e) raccolta dei manuali d'uso dei dispositivi di protezione collettiva o dei dispositivi di ancoraggio installati, con eventuale documentazione fotografica; f) registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi di protezione collettivi o dei dispositivi di ancoraggio con i contenuti minimi di cui all'Allegato 1, parte D. 3. Per gli interventi pubblici di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e) l'ETC e' sviluppato nel dettaglio dei contenuti di cui al comma 2, alle lettere a) e b) dal progettista, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza, se previsto dalle disposizioni vigenti, prima dell'approvazione del progetto posto a base di gara e completato entro la fine dei lavori a cura del direttore dei lavori attraverso la raccolta dei documenti di cui al comma 2, lettere c), d), e), f). 4. Per gli interventi privati di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e) l'ETC e' sviluppato nel dettaglio dei contenuti di cui al comma 2, lettere a) e b) dal progettista, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza, se previsto dalle disposizioni vigenti e completato entro la fine dei lavori a cura del direttore dei lavori attraverso l'eventuale aggiornamento progettuale, se necessario, nonche' la raccolta dei documenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f). 5. L'ETC, completo di tutta la documentazione di cui al comma 2, e' allegato alla comunicazione di fine lavori, se prevista, e consegnato dal direttore dei lavori al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. 6. L'ETC e' messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico, di manutenzione o di ispezione da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso e' inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche e, in caso di passaggio di proprieta', e' consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. Il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione, e' tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalita' delle specifiche misure di sicurezza attuate, garantendo l'aggiornamento della documentazione prevista nel registro di manutenzione di cui al comma 2, lettera f). 7. Nei casi in cui sia prevista la redazione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81/2008, l'ETC ne costituisce parte integrante.