Art. 6 Diritto all'indennita' differita, versamento, restituzione e ripristino dei contributi 1. I consiglieri regionali, il Presidente della giunta e i componenti della giunta regionale che non fanno parte del consiglio regionale di cui all'art. 1, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennita' differita al compimento dei sessantacinque anni di eta' e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell'assemblea legislativa della Regione Liguria. 2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno l'eta' richiesta per il conseguimento del diritto e' diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni. 3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purche' corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno. Tale frazione non ha effetti se la durata e' di sei mesi o inferiore. 4. I consiglieri regionali, il Presidente della giunta e i componenti della giunta regionale che non fanno parte del consiglio regionale che abbiano esercitato il mandato e versato i contributi per almeno trenta mesi, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere o componente di giunta, possono versare, entro il termine perentorio di centottanta giorni da quello in cui e' cessata la corresponsione dell'indennita' consiliare, le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio, individuato nel numero di sessanta mensilita', equivalente al numero delle mensilita' di un'intera legislatura. Non sono ammessi a contribuzione volontaria i consiglieri regionali, il Presidente della giunta e i componenti della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale la cui elezione o nomina e' stata annullata. 5. Per i contributi versati dai consiglieri regionali, dal Presidente della giunta e dai componenti della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non e' ammessa la restituzione ai medesimi. La restituzione e' possibile solo nel caso in cui gli stessi abbiano versato i contributi per un periodo inferiore al periodo minimo necessario per il conseguimento del diritto all'indennita' differita. 6. Qualora i consiglieri regionali, il Presidente della giunta e i componenti della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale, rieletti o rinominati in successive legislature, abbiano in precedenza svolto un mandato per un periodo inferiore alla intera legislatura ed abbiano richiesto e ottenuto la restituzione dei contributi versati, possono riversare tali contributi alla regione al fine di ottenere il ripristino dei periodi di mandato svolti per il ricalcolo del montante contributivo. Il riversamento dell'importo di detti contributi dovra' essere effettuato calcolando gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.