Art. 6 Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla legge regionale n. 19/2012 1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2019/2021), in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), e' incrementato, per l'anno 2019, di euro 8.811.000, di cui euro 5.000.000 in aumento a valere sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 12/2018 e euro 3.811.000, di cui euro 3.835.000 in aumento e euro 24.000 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, individuati nell'allegato 2 alla legge regionale n. 12/2018, che sono conseguentemente modificati negli importi indicati nell'allegato di cui all'art. 26, comma 1, lettera i). 2. L'incremento delle risorse finanziarie di finanza locale per euro 5.000.000 e' destinato a spese di investimento ed e' assegnato, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, a conguaglio a ciascun comune in modo tale da garantire il medesimo importo che si sarebbe determinato se tali risorse fossero state ripartite unitamente a quelle previste dall'art. 9, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 12/2018. 3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 2 e' disposta, compatibilmente con le disponibilita' di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2019, a condizione che l'ente locale abbia comunicato alla struttura regionale competente in materia di finanza locale l'approvazione del bilancio di previsione. 4. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale per euro 8.835.000 e' destinato, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione, per il triennio 2019/2021, per euro 2.700.000 alla Missione 4 - Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), per euro 50.000 alla Missione 5 - Programma 02 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale), per euro 50.000 alla Missione 6 - Programma 01 (Sport e tempo libero), per euro 20.000 alla Missione 9 - Programma 04 (Servizio idrico integrato), per euro 285.000 alla Missione 9 - Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), per euro 310.000 alla Missione 11 - Programma 01 (Sistema di protezione civile), per euro 100.000 alla Missione 11 - Programma 02 (Interventi a seguito di calamita' naturali), per euro 320.000 alla Missione 12 - Programma 03 (Interventi per gli anziani) e per euro 5.000.000 alla Missione 18 - Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali). 5. Al finanziamento dell'aumento di cui al comma 1, si provvede, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, mediante l'utilizzo di risorse regionali nell'ambito delle variazioni disposte dagli articoli 24 e 25. 6. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), il termine di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e' posticipato al 31 maggio 2019. 7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2018, resta salva l'efficacia dei contratti e delle convenzioni stipulati e in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 1 (Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti). Resta comunque esclusa dal calcolo del limite percentuale massimo di cui all'art. 6, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2018 la spesa destinata all'impiego, con contratti di lavoro flessibile, di personale addetto ai servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilita' e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili. 8. Al comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014), le parole: «con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «senza vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo III».