Art. 6 Pubblicazione del rendiconto generale 1. Ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 118/2011, il rendiconto generale della regione ed il rendiconto consolidato sono pubblicati integralmente nell'apposita sezione bilanci del sito internet della regione. Un estratto dei rendiconti, contenente l'articolato ed i seguenti prospetti, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione: a) quadro generale riassuntivo; b) riepilogo generale delle entrate; c) riepilogo generale delle spese per missioni; d) riepilogo generale delle spese per titoli; e) prospetto equilibri di bilancio; f) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; g) conto economico; h) stato patrimoniale attivo e passivo di apertura e di chiusura.