Art. 60.
                  Acque superficiali e sotterranee
    1.   La   realizzazione   di   invasi   collinari   o   laghetti,
l'intercettazione  o comunque la modifica del percorso naturale di un
corso  d'acqua, l'apertura di nuovi pozzi e la realizzazione di opere
di  presa  per  la  captazione  di  sorgenti, deve essere autorizzata
dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi
previsti all'Art. 65.
    2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base
di   un   progetto   di  intervento,  redatto  da  tecnico  abilitato
all'esercizio della professione.
    3.  Per gli interventi che prevedono deviazioni di corsi d'acqua,
realizzazione di pozzi e sorgenti fanno parte del progetto:
      a) relazione  tecnica  che  descriva  le  caratteristiche  e le
finalita' dell'intervento;
      b) relazione  geologica che definisca in particolare il livello
di pericolosita' idrogeologica prima e dopo l'intervento;
      c) corografia  con ubicazione dell'area su carta topografica in
scala 1:25.000;
      d) ubicazione  degli  interventi  su  carta plano-altimetrica a
scala non inferiore a 1:10.000;
      e) planimetria  catastale  a  scala non inferiore a 1:2.000 con
indicazione della superficie di intervento.
    4.  Per  la  realizzazione di invasi artificiali completamente in
scavo  nonche'  per  gli  sbarramenti  di altezza non superiore a tre
metri  che determinino invasi non superiori a cinquecento metri cubi,
fanno parte del progetto:
      a) relazione  tecnica  che  descriva  le  caratteristiche  e le
finalita' dell'intervento;
      b) relazione  geologica che definisca in particolare il livello
di pericolosita' idrogeologica prima e dopo l'intervento;
      c) corografia  con ubicazione dell'area su carta topografica in
scala 1:25.000;
      d) ubicazione   della   superficie   di  ingombro  dell'invaso,
preventivamente  picchettata  a  terra,  su  carta planoaltimetrica a
scala non inferiore a 1:10.000;
      e) planimetria  catastale a scala non inferiore al 1:2.000, con
indicazione della superficie di intervento;
      f) sezioni longitudinali e trasversali dell'invaso in scala non
inferiore a 1:200.
    5.  Per la realizzazione di invasi artificiali con sbarramenti di
ritenuta  che  determinino bacini di accumulo superiori a cinquecento
metri cubi fanno parte del progetto di intervento:
      a) relazione  tecnica  che  descriva  le  caratteristiche  e le
finalita' dell'intervento;
      b) relazione  geologica che definisca in particolare il livello
di  pericolosita'  idrogeologica prima e dopo l'intervento e contenga
il  rilevamento  geologico  e geomorfologico in scala non inferiore a
1:10.000   del   bacino   di   alimentazione   dell'invaso,  in  aree
pianeggianti    e'    sufficiente   presentare   sezioni   geologiche
rappresentative della stratigrafia locale; risultati delle indagini e
delle  prove  eseguite;  elementi  oggettivi  raccolti sull'idoneita'
della  sede  dello  sbarramento  sulla  tenuta  dell'invaso,  e sulla
stabilita'  dei  pendii  e dello scavo; calcoli idrologici utilizzati
per  la  definizione  della  portata  di  massima  piena prevedibile;
verifica   di   stabilita'  a  serbatoio  pieno,  vuoto  e  a  rapido
svuotamento;
      c) corografia  con ubicazione dell'area su carta topografica in
scala 1:25.000;
      d) ubicazione   della   superficie   di  ingombro  dell'invaso,
preventivamente  picchettata  a terra, su carta plano - altimetrica a
scala non inferiore a 1:10.000;
      e) planimetria  catastale  a  scala non inferiorea 1:2.000, con
indicazione della superficie di intervento;
      f) piano quotato a scala 1:500;
      g) sezioni longitudinali e trasversali dell'invaso in scala non
inferiore a 1:200.
    6.  Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento
autorizzato  o  per  l'esecuzione  dei  lavori  senza  la  prescritta
autorizzazione  viene  applicata  la  sanzione  amministrativa di cui
all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.