Art. 60. Acque superficiali e sotterranee 1. La realizzazione di invasi collinari o laghetti, l'intercettazione o comunque la modifica del percorso naturale di un corso d'acqua, l'apertura di nuovi pozzi e la realizzazione di opere di presa per la captazione di sorgenti, deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 65. 2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. 3. Per gli interventi che prevedono deviazioni di corsi d'acqua, realizzazione di pozzi e sorgenti fanno parte del progetto: a) relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalita' dell'intervento; b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosita' idrogeologica prima e dopo l'intervento; c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000; d) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000; e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000 con indicazione della superficie di intervento. 4. Per la realizzazione di invasi artificiali completamente in scavo nonche' per gli sbarramenti di altezza non superiore a tre metri che determinino invasi non superiori a cinquecento metri cubi, fanno parte del progetto: a) relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalita' dell'intervento; b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosita' idrogeologica prima e dopo l'intervento; c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000; d) ubicazione della superficie di ingombro dell'invaso, preventivamente picchettata a terra, su carta planoaltimetrica a scala non inferiore a 1:10.000; e) planimetria catastale a scala non inferiore al 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento; f) sezioni longitudinali e trasversali dell'invaso in scala non inferiore a 1:200. 5. Per la realizzazione di invasi artificiali con sbarramenti di ritenuta che determinino bacini di accumulo superiori a cinquecento metri cubi fanno parte del progetto di intervento: a) relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalita' dell'intervento; b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosita' idrogeologica prima e dopo l'intervento e contenga il rilevamento geologico e geomorfologico in scala non inferiore a 1:10.000 del bacino di alimentazione dell'invaso, in aree pianeggianti e' sufficiente presentare sezioni geologiche rappresentative della stratigrafia locale; risultati delle indagini e delle prove eseguite; elementi oggettivi raccolti sull'idoneita' della sede dello sbarramento sulla tenuta dell'invaso, e sulla stabilita' dei pendii e dello scavo; calcoli idrologici utilizzati per la definizione della portata di massima piena prevedibile; verifica di stabilita' a serbatoio pieno, vuoto e a rapido svuotamento; c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000; d) ubicazione della superficie di ingombro dell'invaso, preventivamente picchettata a terra, su carta plano - altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000; e) planimetria catastale a scala non inferiorea 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento; f) piano quotato a scala 1:500; g) sezioni longitudinali e trasversali dell'invaso in scala non inferiore a 1:200. 6. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.