Art. 60. Garanzie regionali 1. La fidejussione a titolo sussidiario prevista dall'art. 22, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, modificato con l'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, e' concessa fino al 75 per cento dell'ammontare dei mutui finanziati dalle aziende di credito. 2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non saranno piu' prestate garanzie creditizie all'IRCAC per i prestiti concessi dall'istituto, in applicazione delle vigenti leggi regionali, mediante utilizzo di fondi allo stesso assegnati dalla Regione. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica per eventuale ricontrattazione di piani finanziari e/o piani di smobilizzo contratti sulla base delle norme vigenti in materia di cooperazione giovanile, previa la verifica delle condizioni di economicita' e di ripresa della produttivita' da parte dell'istituto. 4. Sono, comunque, fatte salve le pratiche gia' regolarmente istruite ed approvate con reltiva deliberazione dell'ente.