Art. 61.
            Cambiamento permanente di destinazione d'uso
        dei terreni per attivita edilizie ed infrastrutturali
    1. La realizzazione di attivita' edilizie ed infrastrutturali che
comportano   movimenti  di  terreno  con  cambiamento  permanente  di
destinazione  d'uso  dei  terreni,  deve essere autorizzata dall'ente
competente  per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all'Art. 65.
    2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base
di   un   progetto   di  intervento,  redatto  da  tecnico  abilitato
all'esercizio della professione.
    3. Fanno parte del progetto di intervento:
      a) relazione  tecnica  che  descriva con precisione i lavori da
svolgere,  i  relativi  movimenti  terra,  le  opere  previste per la
corretta  regimazione  delle  acque,  la  localizzazione e stoccaggio
provvisorio e definitivo dell'eventuale terreno di risulta;
      b) relazione  geologica che definisca in particolare il livello
di  pericolosita'  idrogeologica  prima  e  dopo  l'intervento  e che
contenga  i risultati delle indagini e le verifiche di cui al decreto
ministeriale 11 marzo 1988;
      c) corografia  con ubicazione dell'area su carta topografica in
scala 1:25.000;
      d) ubicazione   delle   opere   e  degli  interventi  su  carta
plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;
      e) planimetria  catastale  a scala non inferiore a 1:2.000, con
indicazione della superficie di intervento;
      f) elaborati  progettuali  con sezioni di sbancamento e riporto
che evidenzino l'andamento del profilo del terreno allo stato attuale
e  allo  stato  di  progetto, prolungate per almeno venti metri oltre
l'area interessata sia a monte che a valle.
    4.  Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento
autorizzato  o  per  l'esecuzione  dei  lavori  senza  la  prescritta
autorizzazione  viene  applicata  la  sanzione  amministrativa di cui
all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.