Art. 61.
          Determinazione annua del contributo della Regione
              per l'esercizio dell'attivita' dell'IRCAC
 
  1. Il contributo annuo previsto dall'art. 3, comma 1, n. 5, lettera
b) della  legge  regionale  7  febbraio  1963,  n.  12,  a  decorrere
dall'esercizio  1997, e' determinato annualmente a norma dell'art. 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.