Art. 62. Apertura ed esercizio di cave e miniere 1. Per i procedimenti amministrativi, i controlli e le sanzioni in materia di apertura e esercizio di cave e miniere si rinvia alla normativa vigente in materia. 2. In sede di rilascio dell'autorizzazione gli enti competenti per territorio si esprimono in merito al progetto di riambientamento, al relativo piano di manutenzione delle piantagioni realizzate e all'intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'Art. 7, comma 2, della legge regionale n. 28/2001.