Art. 62.
               Apertura ed esercizio di cave e miniere
    1.  Per  i procedimenti amministrativi, i controlli e le sanzioni
in  materia  di apertura e esercizio di cave e miniere si rinvia alla
normativa vigente in materia.
    2.  In  sede  di rilascio dell'autorizzazione gli enti competenti
per territorio si esprimono in merito al progetto di riambientamento,
al  relativo  piano  di  manutenzione  delle piantagioni realizzate e
all'intervento  di  compensazione  ambientale  ai  sensi dell'Art. 7,
comma 2, della legge regionale n. 28/2001.