Art. 62. Determinazione annua dell'onere per la concessione di benefici ai consorzi di garanzia fidi 1. La spesa autorizzata dall'art. 2, lettera b), della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e quella autorizzata per le finalita' di cui all'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a modifica di quanto stabilito dall'art. 62 della medesima legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e' determinata annualmente, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.