Art. 62.
                   Determinazione annua dell'onere
     per la concessione di benefici ai consorzi di garanzia fidi
 
  1.  La  spesa  autorizzata  dall'art.  2,  lettera  b), della legge
regionale 28 marzo 1995, n. 23 e quella autorizzata per le  finalita'
di  cui  all'art.  3  della  legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a
modifica di quanto stabilito dall'art. 62  della  medesima  legge,  a
decorrere    dall'esercizio    finanziario   1997,   e'   determinata
annualmente,  a  norma  dell'art.  4,  secondo  comma,  della   legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47.