Art. 62 Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 28/2006 1. Al comma 8 dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «delle aree d'interesse turistico riconosciute» sono soppresse. 2. Dopo il comma 8 dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Ai comuni di cui al comma 8, in base ai criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta regionale di cui al medesimo comma, puo' essere distaccato personale regionale e dell'agenzia regionale di cui al capo IV per prestare servizio presso gli IAT. Il personale prescelto deve esprimere parere favorevole al distacco.».