Art. 62 
 
       Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 28/2006 
 
  1. Al comma 8 dell'art. 16  della  legge  regionale  n.  28/2006  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «ai   commi
precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole:
«delle aree d'interesse turistico riconosciute» sono soppresse. 
  2. Dopo il comma 8 dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Ai comuni di cui al comma 8, in base ai  criteri  stabiliti
con la deliberazione di Giunta regionale di cui  al  medesimo  comma,
puo' essere distaccato personale regionale e  dell'agenzia  regionale
di cui al capo IV per prestare servizio presso gli IAT. Il  personale
prescelto deve esprimere parere favorevole al distacco.».