Art. 63. Raccolta dei prodotti secondari del bosco 1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco: a) i funghi epigei ed ipogei; b) le fragole; c) i lamponi; d) i mirtilli; e) le more di rovo; f) le bacche di ginepro; g) gli asparagi selvatici; h) i muschi. 2. La raccolta dei funghi epigei ed ipogei e' regolata dalla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei" e successive modificazioni e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 "norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" e successive modificazioni. 3. La raccolta degli altri prodotti secondari del bosco, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, e' consentita entro i limiti stabiliti dalla giunta regionale. 4. La raccolta dei prodotti di cui al comma 1, lettere da b) a h), deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti. E' comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta e l'uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini. 5. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, lettere da b) ad h), puo' essere autorizzato, dalla comunita' montana e, per i territori non montani, dalla provincia, ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla giunta regionale ed alle modalita' di cui al comma 4. L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non e' richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 "disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali". La raccolta, nel caso di terreni di proprieta' privata, e' consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, e' soggetta a concessione. 6. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e' vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto e' escluso il proprietario od il possessore del fondo. 7. La giunta regionale puo' modificare l'elenco di cui al comma 1.