Art. 63. Discariche controllate 1. La realizzazione di discariche controllate deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 65. 2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. 3. Fanno parte del progetto di intervento: a) relazione tecnica che descriva tipo e quantitativo massimo di rifiuti, le opere e gli interventi necessari per la sistemazione e la preparazione del terreno, modalita' e cautele da osservare per l'esercizio della discarica, e indichi la durata massima dell'esercizio della discarica, modalita' di ricopertura della discarica esaurita, possibili destinazioni del terreno dopo l'esaurimento e la ricopertura, intervallo di tempo minimo che deve intercorrere per il riutilizzo dell'area; b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosita' idrogeologica sia in fase di esercizio che a recupero completato; c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000; d) ubicazione delle opere e degli interventi su carta planoaltimetrica a scala non inferiore a 1:10.000; e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento; f) rilievo plano-altimetrico allo stato attuale con esatta ubicazione della discarica, preventivamente piechettata a terra, e piani quotati che rappresentino la morfologia a fine esercizio e allo stato riambientato con localizzazione delle opere, sezioni che evidenzino l'andamento del terreno delle varie fasi. 4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.