Art. 64.
 Asportazione di humus, terreno, cotico erboso e raccolta di foglie
    1.  Nei  boschi  e' vietata l'asportazione di qualunque materiale
organico  che  costituisca  la  copertura del terreno (foglie, humus,
terriccio  organico, cotico erboso), fatti salvi modesti prelievi che
la  provincia  puo'  autorizzare in stazioni fertili e l'asportazione
connessa agli interventi colturali nei castagneti da frutto.
    2.  E' altresi' vietata l'asportazione di terreno o roccia, fatti
salvi   i   casi  di  trasformazioni,  opere  o  movimenti  di  terra
autorizzati  o  consentiti  ai  sensi  della  legge  forestale  e del
presente  regolamento,  nonche' modesti prelievi in superficie per la
realizzazione in loco o nelle immediate vicinanze di piccole opere.
    3.  I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni
saldi.
    4.   E'   consentita  l'asportazione  di  terriccio  di  castagno
all'interno  delle  ceppaie  o tronchi morti di castagno da parte del
proprietario o degli aventi diritto.
    5.  La  raccolta del muschio puo' essere attuata nei limiti e con
le  modalita'  di  cui  all'Art.  63  della  legge  forestale e delle
successive disposizioni attuative della giunta regionale.