Art. 64.
Asportazione di humus, terreno, cotico erboso e raccolta di foglie
1. Nei boschi e' vietata l'asportazione di qualunque materiale
organico che costituisca la copertura del terreno (foglie, humus,
terriccio organico, cotico erboso), fatti salvi modesti prelievi che
la provincia puo' autorizzare in stazioni fertili e l'asportazione
connessa agli interventi colturali nei castagneti da frutto.
2. E' altresi' vietata l'asportazione di terreno o roccia, fatti
salvi i casi di trasformazioni, opere o movimenti di terra
autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale e del
presente regolamento, nonche' modesti prelievi in superficie per la
realizzazione in loco o nelle immediate vicinanze di piccole opere.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni
saldi.
4. E' consentita l'asportazione di terriccio di castagno
all'interno delle ceppaie o tronchi morti di castagno da parte del
proprietario o degli aventi diritto.
5. La raccolta del muschio puo' essere attuata nei limiti e con
le modalita' di cui all'Art. 63 della legge forestale e delle
successive disposizioni attuative della giunta regionale.