Art. 64. Asportazione di humus, terreno, cotico erboso e raccolta di foglie 1. Nei boschi e' vietata l'asportazione di qualunque materiale organico che costituisca la copertura del terreno (foglie, humus, terriccio organico, cotico erboso), fatti salvi modesti prelievi che la provincia puo' autorizzare in stazioni fertili e l'asportazione connessa agli interventi colturali nei castagneti da frutto. 2. E' altresi' vietata l'asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i casi di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale e del presente regolamento, nonche' modesti prelievi in superficie per la realizzazione in loco o nelle immediate vicinanze di piccole opere. 3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni saldi. 4. E' consentita l'asportazione di terriccio di castagno all'interno delle ceppaie o tronchi morti di castagno da parte del proprietario o degli aventi diritto. 5. La raccolta del muschio puo' essere attuata nei limiti e con le modalita' di cui all'Art. 63 della legge forestale e delle successive disposizioni attuative della giunta regionale.