Art. 64.
             Operazioni ed inteventi di piccola entita'
    1. E consentita la realizzazione di operazioni di piccola entita'
che  non  modificano  in  modo permanente lo stato del suolo, che non
pregiudicano  il  ripristino  della  vegetazione  e  che comunque non
determinano mutamento di destinazione.
    2. Sono considerate operazioni di piccola entita':
      a) modifiche  architettoniche di fabbricati quale realizzazione
di volumi non abitativi;
      b) impianti  a  rete  e recinzioni realizzati con infissione di
pali  che  non  interessano  fossi  e che non comportano il taglio di
alberi;
      c) posa  in  opera  di  segnaletica  stradale e cartellonistica
pubblicitaria e di barriere stradali;
      d) messa a dimora di piante.
    3.  Per la realizzazione di interventi di piccola entita' che non
modificano   in   modo   permanente  lo  stato  del  suolo,  che  non
pregiudicano  il  ripristino  della  vegetazione  e  che comunque non
determinano   mutamento   di   destinazione  deve  essere  presentata
comunicazione   di  intervento,  conforme  all'allegato  H,  all'ente
competente  per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all'Art. 65.
    4. Sono considerati interventi di piccola entita':
      a) interventi   di   scavo  che  hanno  contemporaneamente  una
profondita' non superiore a 0,5 metri ed una estensione non superiore
a trenta metri quadrati;
      b) modeste   opere  edilizie  quali:  cordoli,  recinzioni  che
comportano  muri  di  sostegno, pavimentazioni in lastre per percorsi
pedonali di accesso ad abitazioni autorizzate, pavimentazioni che non
comportano  impermeabilizzazione del suolo, piccole tettoie con opere
fondali superficiali;
      c) impianti  a  rete  interni  al  lotto  in  cui  insiste  una
abitazione  autorizzata,  compresi  pozzetti  che comportino scavi di
profondita'  non  superiore  a  0,5  metri,  purche' non ricadenti in
bosco;
      d) opere  di  sistemazione  idraulica-forestale con tecniche di
ingegneria  naturalistica  atte  al  rinverdimento che non comportano
scavi di profondita' superiore a 0,5 metri;
      e) livellamento  dei  terreni soggetti a periodica lavorazione,
purche'  interessi  uno spessore massimo di cinquanta centimetri, non
venga aumentata la pendenza media del terreno e non siano create aree
di ristagno delle acque;
      f) chiusura di falle o fratture negli argini;
      g) reti  di  adduzione  idrica  realizzati su pascoli e terreni
agricoli a fini zootecnici con una profondita' massima di 0,5 metri;
      h) impianti  di  irrigazione  realizzati  su  terreni  agricoli
aventi pendenza media non superiore al quindici per cento;
      i) messa  in  sicurezza  di  versanti  instabili con la posa in
opera  di  reti  paramassi  per  pubblica incolumita' comprensiva del
taglio della vegetazione presente ed il disgaggio di massi e pietre.
    5. Nel caso di interventi eseguiti, nell'ambito dei limiti di cui
ai  commi  precedenti,  in  difformita' alla comunicazione o senza la
prescritta  comunicazione  viene applicata la sanzione amministrativa
di cui all'Art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001.
    6.  Per  gli  interventi che superano i limiti di cui al comma 2,
oltre  alla sanzione di cui al precedente comma 3, viene applicata la
sanzione  amministrativa  di  cui  all'Art. 48, comma 11, della legge
regionale n. 28/2001.