Art. 64. Operazioni ed inteventi di piccola entita' 1. E consentita la realizzazione di operazioni di piccola entita' che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che comunque non determinano mutamento di destinazione. 2. Sono considerate operazioni di piccola entita': a) modifiche architettoniche di fabbricati quale realizzazione di volumi non abitativi; b) impianti a rete e recinzioni realizzati con infissione di pali che non interessano fossi e che non comportano il taglio di alberi; c) posa in opera di segnaletica stradale e cartellonistica pubblicitaria e di barriere stradali; d) messa a dimora di piante. 3. Per la realizzazione di interventi di piccola entita' che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che comunque non determinano mutamento di destinazione deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 65. 4. Sono considerati interventi di piccola entita': a) interventi di scavo che hanno contemporaneamente una profondita' non superiore a 0,5 metri ed una estensione non superiore a trenta metri quadrati; b) modeste opere edilizie quali: cordoli, recinzioni che comportano muri di sostegno, pavimentazioni in lastre per percorsi pedonali di accesso ad abitazioni autorizzate, pavimentazioni che non comportano impermeabilizzazione del suolo, piccole tettoie con opere fondali superficiali; c) impianti a rete interni al lotto in cui insiste una abitazione autorizzata, compresi pozzetti che comportino scavi di profondita' non superiore a 0,5 metri, purche' non ricadenti in bosco; d) opere di sistemazione idraulica-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica atte al rinverdimento che non comportano scavi di profondita' superiore a 0,5 metri; e) livellamento dei terreni soggetti a periodica lavorazione, purche' interessi uno spessore massimo di cinquanta centimetri, non venga aumentata la pendenza media del terreno e non siano create aree di ristagno delle acque; f) chiusura di falle o fratture negli argini; g) reti di adduzione idrica realizzati su pascoli e terreni agricoli a fini zootecnici con una profondita' massima di 0,5 metri; h) impianti di irrigazione realizzati su terreni agricoli aventi pendenza media non superiore al quindici per cento; i) messa in sicurezza di versanti instabili con la posa in opera di reti paramassi per pubblica incolumita' comprensiva del taglio della vegetazione presente ed il disgaggio di massi e pietre. 5. Nel caso di interventi eseguiti, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, in difformita' alla comunicazione o senza la prescritta comunicazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001. 6. Per gli interventi che superano i limiti di cui al comma 2, oltre alla sanzione di cui al precedente comma 3, viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.