Art. 64. Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso la CRIAS con l'art. 5 delle legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con la legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'art. 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi e le disponibilita' sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.