Art. 64 Modifiche della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8. Norme di interpretazione autentica 1. Il comma 8 dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto art. 19, e' il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalita' giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato art. 19 della legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole "gestione separata IRSAP". In nessun caso e' consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).