Art. 64 
 
Modifiche della legge regionale 12  gennaio  2012,  n.  8.  Norme  di
                      interpretazione autentica 
 
  1. Il comma 8 dell'art. 19 della legge regionale 12  gennaio  2012,
n. 8,  si  interpreta  nel  senso  che  il  presidente  dell'Istituto
regionale  per  lo  sviluppo  delle  attivita'  produttive   (IRSAP),
subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi  del  comma  1
del predetto art. 19, e' il legale rappresentante, anche ai  fini  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera h), della legge regionale 15  maggio
2000, n. 10, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  dei  singoli
soppressi  Consorzi  per  le  aree   di   sviluppo   industriale   in
liquidazione, transitati nella gestione separata, e  che  gli  stessi
mantengono la propria originaria autonoma personalita' giuridica sino
all'adozione del decreto assessoriale  di  cui  al  comma  4,  ultimo
periodo del citato  art.  19  della  legge  regionale  n.  8/2012.  I
predetti Consorzi aggiungono alla  propria  denominazione  le  parole
"gestione separata IRSAP".  In  nessun  caso  e'  consentito  che  le
singole posizioni debitorie dei  soppressi  Consorzi  ASI  transitino
all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. 
  2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto).