Art. 64 Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 28/2006 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «d) Piano annuale delle attivita';». 2. I commi 2 e 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: «2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale puo' annullare gli atti entro quaranta giorni dal loro ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La Giunta puo' comunque formulare, se ritenuto necessario, specifiche raccomandazioni. 3. Il termine di cui al comma 2 e' interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza dell'atto, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.».