Art. 64 
 
       Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 28/2006 
 
  1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale  n.
28/2006 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «d) Piano annuale delle attivita';». 
  2. I commi 2 e 3 dell'art. 24 della legge regionale  n.  28/2006  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   sono   sostituiti   dai
seguenti: 
  «2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza,  sono  inviati
entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale.  La
Giunta regionale puo' annullare gli atti entro  quaranta  giorni  dal
loro  ricevimento.  Decorso  tale  termine  gli  atti  si   intendono
approvati. La Giunta puo' comunque formulare, se ritenuto necessario,
specifiche raccomandazioni. 
  3. Il termine di cui al comma 2 e' interrotto  una  sola  volta  se
prima  della  scadenza  vengono  chiesti   chiarimenti   o   elementi
integrativi di giudizio, che devono pervenire, a  pena  di  decadenza
dell'atto,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione   della
richiesta.».