Art. 65.
                     Procedimenti amministrativi
    1.  Gli  interventi  previsti  al presente titolo sono sottoposti
anche  alle  norme  vigenti  in  materia  di  tutela ambientale e del
paesaggio.
    2.  La  comunicazione  di  intervento  prevista  all'Art. 64 deve
essere presentata, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori,
all'ente  competente per territorio e specificare tipo di intervento,
sua ubicazione e superficie.
    3.  I procedimenti autorizzativi previsti agli articoli 58, comma
1,  59, comma 2, e 60, comma 1, sono assolti dall'ente competente per
territorio  che  ha  tempo  novanta  giorni dalla data di ricevimento
della  richiesta  per  autorizzare  e  dettare ulteriori prescrizioni
sulla  base  di  quanto  stabilito dal presente regolamento, o negare
l'autorizzazione   nel   caso   l'intervento   richiesto  pregiudichi
l'assetto   idrogeologico  dei  luoghi.  Trascorso  inutilmente  tale
periodo  senza  che siano state dettate da parte dell'ente competente
per  territorio  le  proprie  determinazioni, l'intervento si intende
autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento.
    4.  I  procedimenti  amministrativi,  previsti  agli articoli 61,
comma 1  e  63,  comma  1,  sono  assolti  dall'ente  competente  per
territorio  che  ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento
della  richiesta  per  autorizzare  e  dettare ulteriori prescrizioni
sulla  base  di  quanto  stabilito dal presente regolamento, o negare
l'autorizzazione   nel   caso   l'intervento   richiesto  pregiudichi
l'assetto idrogeologico dei luoghi.
    5.  L'ente  preposto al rilascio delle autorizzazioni provvede ad
inviare   per   conoscenza   copia  dei  procedimenti  amministrativi
autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.
    6.   Gli   interventi   indicati   nelle  comunicazioni  e  nelle
autorizzazioni  rilasciate  devono  essere realizzati entro trentasei
mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell'atto
autorizzativo.   Tale  durata  puo'  essere  ridotta  qualora  l'ente
competente   per   territorio  ne  ravvisi  la  motivata  necessita'.
Trascorso inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono
ripetersi come indicato nei commi precedenti.
    7.   Fanno   eccezione  al  comma  6  le  autorizzazioni  per  la
realizzazione  di  opere  complesse; la durata dell'autorizzazione e'
relativa   a   tutto   il  periodo  che  si  prevede  sia  necessario
all'esecuzione dei lavori e che deve essere specificato nel progetto.
    8.  Per  le autorizzazioni previste al comma 7, l'ente competente
per  territorio  si  riserva  la  possibilita', su segnalazione degli
organi  di vigilanza, di impartire prescrizioni aggiuntive causate da
fattori non prevedibili in fase autorizzativa.