Art. 65. Procedimenti amministrativi 1. Gli interventi previsti al presente titolo sono sottoposti anche alle norme vigenti in materia di tutela ambientale e del paesaggio. 2. La comunicazione di intervento prevista all'Art. 64 deve essere presentata, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, all'ente competente per territorio e specificare tipo di intervento, sua ubicazione e superficie. 3. I procedimenti autorizzativi previsti agli articoli 58, comma 1, 59, comma 2, e 60, comma 1, sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell'ente competente per territorio le proprie determinazioni, l'intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento. 4. I procedimenti amministrativi, previsti agli articoli 61, comma 1 e 63, comma 1, sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi. 5. L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni provvede ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio. 6. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell'atto autorizzativo. Tale durata puo' essere ridotta qualora l'ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessita'. Trascorso inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti. 7. Fanno eccezione al comma 6 le autorizzazioni per la realizzazione di opere complesse; la durata dell'autorizzazione e' relativa a tutto il periodo che si prevede sia necessario all'esecuzione dei lavori e che deve essere specificato nel progetto. 8. Per le autorizzazioni previste al comma 7, l'ente competente per territorio si riserva la possibilita', su segnalazione degli organi di vigilanza, di impartire prescrizioni aggiuntive causate da fattori non prevedibili in fase autorizzativa.