Art. 65 Modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) 1. All'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 3 le parole: «e alla Provincia» sono soppresse; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Gli importi relativi al costo di costruzione determinati a norma del comma 6, destinati ai comuni interessati dalle procedure di svincolo, sono utilizzati per una quota non inferiore al 75 per cento per interventi di riqualificazione dell'offerta turistica locale sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dalla Giunta regionale.». c) il comma 7-bis e' abrogato.