Art. 65 
Modifiche all'art. 2 della legge regionale  7  febbraio  2008,  n.  1
  (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione  degli  alberghi  e
  disposizioni  relative  alla  disciplina  e   alla   programmazione
  dell'offerta  turistico-ricettiva   negli   strumenti   urbanistici
  comunali) 
  1.  All'art.  2  della  legge  regionale  n.  1/2008  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera b) del comma 3 le parole: «e alla Provincia» sono
soppresse; 
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Gli importi relativi al  costo  di  costruzione  determinati  a
norma del comma 6, destinati ai comuni interessati dalle procedure di
svincolo, sono utilizzati per una quota non inferiore al 75 per cento
per interventi  di  riqualificazione  dell'offerta  turistica  locale
sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dalla  Giunta
regionale.». 
    c) il comma 7-bis e' abrogato.