Art. 66.
                        Modalita' di pascolo
    1. Sono definiti pascoli i terreni non soggetti a lavorazioni e a
pratiche  agronomiche  intensive coperti in prevalenza da vegetazione
erbacea perenne e spontanea, in cui e' presente una copertura arborea
inferiore al venti per cento. Rientrano in tale definizione i terreni
agricoli  abbandonati  che  presentano le medesime caratteristiche di
copertura e gli arbusteti.
    2.  Le norme del presente titolo si riferiscono all'esercizio del
pascolo sia nei pascoli che negli arbusteti.
    3.  Il  pascolo  dei  bovini  ed equini transumanti e' consentito
sulle  porzioni  di  versante  con pendenza inferiore all'ottanta per
cento.
    4.  Le  deiezioni  degli animali non possono essere asportate dai
pascoli  e  quelle  provenienti  da  animali  adulti bovini ed equini
devono  essere  rotte  e  distribuite,  per  quanto possibile, a fine
pascolamento sulla superficie pascoliva.
    5.  Il  pascolo  vagante, cioe' senza custode, e' consentito solo
sui   terreni   liberi   al  pascolo  posseduti  dal  proprietario  o
affidatario   degli   animali   pascolanti,   purche'  le  proprieta'
contermini  ed  i terreni, anche dello stesso proprietario, in cui il
pascolo  e'  vietato,  siano  adeguatamente protetti da sconfinamenti
degli animali a mezzo di apposite chiudende.
    6.  L'ente  competente per territorio, in relazione all'andamento
stagionale puo' limitare o sospendere l'esercizio del pascolo.
    7.  L'esercizio  del  pascolo  e'  consentito  solo ad animali di
aziende di allevamento registrate ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  aprile 1996, n. 317, e successive modifiche ed
integrazioni.
    8.  I  cani  di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame
devono essere tatuati ai sensi della normativa vigente.
    9.  A  fine  pascolamento  il proprietario o il consegnatario del
pascolo  deve  realizzare  o mantenere tutte le opere necessarie alla
buona  regimazione  delle acque superficiali e, per quanto possibile,
provvedere allo sfalcio dell'erba rimasta.
    10.  L'ente competente per territorio puo' imporre nei pascoli di
estensione superiore ai cinquanta ettari, il sistema del pascolamento
a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformita' delle buone
norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di
bestiame.
    11.  Per  i  mancati  adempimenti  previsti  dai commi precedenti
vengono  applicate  le  seguenti sanzioni previste dall'Art. 48 della
legge regionale n. 28/2001:
      a) relativamente  ai  commi  3,  5,  6,  7  e  10  la  sanzione
amministrativa di cui al comma 9, lettera b);
      b) relativamente  al  comma 9 la sanzione amministrativa di cui
al comma 12.