Art. 66. Modalita' di pascolo 1. Sono definiti pascoli i terreni non soggetti a lavorazioni e a pratiche agronomiche intensive coperti in prevalenza da vegetazione erbacea perenne e spontanea, in cui e' presente una copertura arborea inferiore al venti per cento. Rientrano in tale definizione i terreni agricoli abbandonati che presentano le medesime caratteristiche di copertura e gli arbusteti. 2. Le norme del presente titolo si riferiscono all'esercizio del pascolo sia nei pascoli che negli arbusteti. 3. Il pascolo dei bovini ed equini transumanti e' consentito sulle porzioni di versante con pendenza inferiore all'ottanta per cento. 4. Le deiezioni degli animali non possono essere asportate dai pascoli e quelle provenienti da animali adulti bovini ed equini devono essere rotte e distribuite, per quanto possibile, a fine pascolamento sulla superficie pascoliva. 5. Il pascolo vagante, cioe' senza custode, e' consentito solo sui terreni liberi al pascolo posseduti dal proprietario o affidatario degli animali pascolanti, purche' le proprieta' contermini ed i terreni, anche dello stesso proprietario, in cui il pascolo e' vietato, siano adeguatamente protetti da sconfinamenti degli animali a mezzo di apposite chiudende. 6. L'ente competente per territorio, in relazione all'andamento stagionale puo' limitare o sospendere l'esercizio del pascolo. 7. L'esercizio del pascolo e' consentito solo ad animali di aziende di allevamento registrate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche ed integrazioni. 8. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame devono essere tatuati ai sensi della normativa vigente. 9. A fine pascolamento il proprietario o il consegnatario del pascolo deve realizzare o mantenere tutte le opere necessarie alla buona regimazione delle acque superficiali e, per quanto possibile, provvedere allo sfalcio dell'erba rimasta. 10. L'ente competente per territorio puo' imporre nei pascoli di estensione superiore ai cinquanta ettari, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformita' delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame. 11. Per i mancati adempimenti previsti dai commi precedenti vengono applicate le seguenti sanzioni previste dall'Art. 48 della legge regionale n. 28/2001: a) relativamente ai commi 3, 5, 6, 7 e 10 la sanzione amministrativa di cui al comma 9, lettera b); b) relativamente al comma 9 la sanzione amministrativa di cui al comma 12.