Art. 66.
               Oggetto, finalita' e obiettivi generali
                    del piano sanitario regionale
 
   1. Il piano sanitario regionale, che ha  validita'  triennale,  e'
approvato  con  decreto del Presidente della Regione, previa delibera
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale  per  la
sanita',  acquisito  il parere della commissione legislativa "Servizi
sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale  siciliana,  sentito  il
consiglio  sanitario  regionale.  Qualora  la  Giunta si discosti dal
parere e' tenuta a motivare la delibera.
   2.  Con  le  stesse  modalita'  si  procede  alle  modifiche  che,
nell'arco  del  periodo  di  vigenza  del  piano sanitario regionale,
dovessero rendersi necessarie.
   3.  Il  piano sanitario regionale e' finalizzato alla tutela della
salute fisica e psichica dei cittadini  alla  luce  delle  necessita'
emerse  dalla  valutazione epidemiologica dello stato di salute della
popolazione siciliana, mediante la  razionalizzazione  delle  risorse
disponibili,   la   qualificazione  e  il  contenimento  della  spesa
sanitaria e la  corrispondenza  fra  costo  dei  servizi  e  relativi
benefici.   Il   piano   sanitario   regionale   dovra'   specificare
analiticamente  per  ciascuna  delle  proposte  contenute   l'analisi
costo/beneficio e quella costo/efficacia nonche' gli effetti di spesa
indiretti indotti.
   4. Il piano sanitario regionale indica:
     a)  gli  indirizzi  programmatici  per  il  perseguimento  degli
obiettivi di cui al comma 3;
     b) le scelte di piano  necessarie  al  fine  di  realizzare  gli
indirizzi  e le modalita' per il conseguimento dei risultati previsti
dal presente articolo;
     c) i progetti di iniziativa regionale in  termini  di  progetti-
obiettivo  e di azioni programmate, anche nel rispetto degli articoli
2 e 8 della legge 23 ottobre 1985, n. 595;
     d) le attivita' ed i servizi di supporto alle azioni di piano;
     e) i criteri per la informatizzazione generale  e  graduale  del
servizio sanitario regionale secondo priorita' identificate;
     f) la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili e la
quantificazione dei costi inerenti ad interventi previsti.
   5.  A  tal  fine il piano definisce e specifica anche mediante gli
aggiornamenti:
     a) le strategie e gli obiettivi di base;
     b) la rete assistenziale  per  le  funzioni  extraospedaliera  e
ospedaliera,   le   modalita'   di   gestione  e  l'articolazione  in
dipartimenti dei servizi di prevenzione;
     c) gli strumenti  necessari  per  garantire  l'attuazione  e  la
verifica   delle  strategie,  degli  obiettivi  e  delle  azioni  con
particolare riferimento a protocolli ed indicatori di risultato;
     d)  i  risultati  da  raggiungere  in   relazione   ai   livelli
obbligatori   di  assistenza  definiti  dalle  norme  nazionali,  dai
progetti-obiettivo e dalle azioni di piano di iniziativa regionale;
     e) la rete per l'emergenza sanitaria nei suoi vari aspetti;
     f) i tempi di attuazione;
     g) la  metodologia  di  individuazione  delle  risorse  e  degli
interventi che dovra' mettere in relazione l'analisi di funzionalita'
dei servizi e degli obiettivi che si intendono raggiungere.
   6.  Entro  tre  mesi  dalla  scadenza  di  ciascun piano sanitario
regionale, sulla base delle relazioni annuali  delle  singole  unita'
sanitarie  locali, delle aziende ospedaliere e dell'azienda regionale
di  prevenzione,  nonche'  delle  relazioni  annuali  presentate  dal
Presidente   della   Regione   all'Assemblea   regionale   siciliana,
l'Assessore regionale per la sanita', con le procedure  previste  dal
comma  1, elabora e presenta il successivo piano sanitario, indicando
gli obiettivi ed i risultati non conseguiti nel triennio  precedente,
verificando  il  permanere  della  validita'  degli stessi ed i nuovi
obiettivi e le finalita' da perseguire.  Le  proposte  inviate  dalle
unita'  sanitarie  locali,  dalle  aziende ospedaliere e dell'azienda
regionale  per  la  prevenzione  dovranno  essere   sottoposte   alla
valutazione  del sindaco, ovvero alla conferenza dei sindaci ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
   7. Al finanziamento del piano sanitario regionale si provvedera':
     a)  con  la  quota  del fondo sanitario nazionale assegnata alla
Regione;
     b) con capitoli ricavati dall'alienazione e  trasformazione  dei
beni  di  cui  agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, avendo proceduto al completo censimento ed  alla  determinazione
della consistenza degli stessi;
     c)  con  gli  apporti aggiuntivi stabiliti annualmente con legge
regionale di  bilancio  e  con  altri  eventuali  apporti  aggiuntivi
stabiliti con legge dello Stato;
     d)  con  le  disponibilita'  che  saranno acquisite dalle unita'
sanitarie locali a qualsiasi altro titolo.
   8. I finanziamenti di cui alle  lettere  b)  e  d)  devono  essere
autorizzati  dall'Assessore  regionale  per  la  sanita'  sentita  la
Commissione legislativa "Servizi sociali e  sanitari"  dell'Assemblea
regionale siciliana.
   9.  Nel  primo anno di vigenza della presente legge l'assegnazione
del  Fondo  sanitario  regionale  avverra'  sulla  base  della  spesa
consolidata. A partire dal secondo anno tale assegnazione avverra' su
criteri  correlati:  alla  popolazione  residente, alla mobilita' tra
unita' sanitarie locali, alla produttivita' delle aziende,  ai  costi
di  produzione.  In particolare per la ripartizione del finanziamento
destinato all'area ospedaliera dovranno essere utilizzati criteri che
facciano  espressamente  uso  dei  sistemi  di  classificazione   dei
pazienti  (D.M.G.S.)  che  valutino  le  attivita' di day hospital ed
ambulatoriale. Tale assegnazione sara' distinta  per  ciascuna  delle
aree  di  articolazione  dei  livelli minimi assistenziali. Una quota
pari al 2 per cento del Fondo  sanitario  regionale  e'  destinata  a
fondo  di riserva per spese impreviste e per la compensazione in caso
di sottofinanziamento delle aziende. Una ulteriore quota  pari  all'1
per cento del fondo sanitario regionale e' riservata alle attivita' a
destinazione  vincolata individuate dal piano sanitario regionale. La
percentuale di fondo sanitario assegnato con tali criteri sara' del 5
del cento nel secondo anno, del 10 per cento nel terzo anno,  del  20
per  cento  nel  quarto  anno.  Il  completamento  a tali percentuali
avverra' sulla base della spesa storica sino ad eliminazione di  tale
componente.
   10.  Entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore della presente legge
l'Assessorato regionale della sanita' predisporra' i criteri  di  cui
al  comma 9 che saranno approvati con delibera della Giunta regionale
sentito  il  parere  del  consiglio  sanitario  regionale   e   della
Commissione  legislativa  "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea
regionale siciliana. Successivamente  tali  criteri  potranno  essere
variati con analoga procedura.
   11.  Entro  i  primi  tre  anni  di ciascun esercizio finanziario,
l'Assessorato regionale della sanita' sottopone alla Giunta regionale
una relazione analitica degli effetti  dei  criteri  di  ripartizione
adottati   nell'anno  precedente  sulla  spesa  e  sull'efficienza  e
produttivita' delle aziende.
   12. Entro il termine di tre anni dalla  entrata  in  vigore  della
presente  legge le unita' sanitarie locali si doteranno di un sistema
di bilancio per centri di costo sulla base delle indicazioni tecniche
emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge
dall'Assessore regionale per la sanita'.
   13.  Consensualmente  al  funzionamento del bilancio per centri di
costo le unita' sanitarie locali provvederanno  al  finanziamento  di
ciascun   centro   di   costo  con  sistema  budgetario,  secondo  le
indicazioni  tecniche  emanate  entro  dodici  mesi  dall'Assessorato
regionale della sanita'.
   14. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui
ai   precedenti  commi,  l'Assessore  regionale  per  la  sanita'  e'
autorizzato a stipulare convenzioni di consulenza con  altre  regioni
in cui siano stati sperimentati tali sistemi.
   15.  Per  le  finalita'  di  cui ai precedenti commi l'Assessorato
regionale  della  sanita'  provvedera'   all'organizzazione   di   un
programma   di  formazione  rivolto  ai  dirigenti  amministrativi  e
sanitari delle unita' sanitarie locali destinato alla acquisizione di
conoscenze  sulla   contabilita'   direzionale   e   sulla   gestione
budgetaria, anche attraverso convenzioni con istituti universitari.