Art. 66.
        Interpretazione autentica del terzo comma dell'art. 4
             della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26
 
  1.   Il  requisito  dell'attivita'  di  pesca  nell'anno  in  corso
prescritto dal terzo comma dell'art.  14  della  legge  regionale  27
maggio 1987, n. 26, cosi' come modificato dall'art. 5, comma 7, della
legge  regionale  7  agosto  1990,  n.  25, unitamente agli altri ivi
precisati e reltivi all'osservanza  del  fermo  supplementare  e  del
fermo  tecnico,  deve  intendersi  riferito esclusivamente al natante
oggetto del premio, ivi compreso il caso  di  sostituzione  in  detto
articolo  contemplato,  e  non  anche  ai soggetti che, nel corso del
periodo  di  riferimento,  lo  abbiano  utilizzato  per   l'esercizio
dell'impresa di pesca.