Art. 66 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1/2008 1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Per le strutture ricettive vincolate ai sensi dell'art. 2, comma 1, beneficiarie di agevolazioni regionali, l'accoglimento della richiesta di svincolo ai sensi dell'art. 2, commi 2, 2-bis, 3 e 4 e dell'art. 2-bis e' subordinato alla restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento dell'impegno sottoscritto, maggiorate degli interessi legali.». 2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato.