Art. 66 
 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1/2008 
 
    
  1. Il comma 1  dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  1/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per le strutture ricettive  vincolate  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, beneficiarie di agevolazioni regionali, l'accoglimento della
richiesta di svincolo ai sensi dell'art. 2, commi 2, 2-bis, 3 e  4  e
dell'art. 2-bis e' subordinato alla restituzione  delle  agevolazioni
percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo  di  mantenimento
dell'impegno sottoscritto, maggiorate degli interessi legali.». 
  2. Il comma 2  dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  1/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato.