Art. 67. Pascoli di proprieta' degli enti pubblici e delle proprieta' collettive 1. L'esercizio del pascolo su terreni di proprieta' degli enti pubblici e delle proprieta' collettive e' esercitato sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel PGF di cui all'Art. 7. 2. In assenza delle indicazioni e prescrizioni di cui al comma 1, l'ente competente per territorio puo' prescrivere il sistema di pascolamento da adottare e determinare il carico massimo di bestiame. 3. Per il mancato rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 28/2001.