Art. 67.
              Pascoli di proprieta' degli enti pubblici
                    e delle proprieta' collettive
    1.  L'esercizio  del  pascolo su terreni di proprieta' degli enti
pubblici e delle proprieta' collettive e' esercitato sulla base delle
indicazioni e prescrizioni contenute nel PGF di cui all'Art. 7.
    2. In assenza delle indicazioni e prescrizioni di cui al comma 1,
l'ente  competente  per  territorio  puo'  prescrivere  il sistema di
pascolamento da adottare e determinare il carico massimo di bestiame.
    3.  Per  il  mancato rispetto delle indicazioni e prescrizioni di
cui  ai  commi  1  e  2  si applica la sanzione amministrativa di cui
all'Art. 48, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 28/2001.