Art. 67 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) 1. L'art. 1 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) di seguito denominato Codice del turismo, dell'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e in attuazione delle direttive UE emanate in materia, le attivita', nel territorio della Regione Liguria, delle agenzie di viaggio e turismo, nonche' le attivita' di organizzazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.».