Art. 67 
Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 1° aprile 2014,  n.  7
  (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale  n.  7/2014   e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge  disciplina,  ai  sensi
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa
statale in tema  di  ordinamento  e  mercato  del  turismo,  a  norma
dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione
della   direttiva   2008/122/CE,    relativa    ai    contratti    di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di
lungo termine, contratti  di  rivendita  e  di  scambio)  di  seguito
denominato Codice del turismo,  dell'art.  13  del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il  rilancio  del  turismo)
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  e
in attuazione delle direttive UE emanate in  materia,  le  attivita',
nel territorio della Regione Liguria,  delle  agenzie  di  viaggio  e
turismo, nonche' le attivita' di organizzazione di viaggi  esercitate
dalle associazioni senza scopo di lucro.».