Art. 68.
                         Pascoli deteriorati
    1.  Nel  caso  che  sul  pascolo  si  constatassero  fenomeni  di
erosione,  smottamento  e di grave danneggiamento della cotica l'ente
competente per territorio, su segnalazione degli organi di vigilanza,
puo'  imporre  forme  limitative  o la sospensione dell'esercizio del
pascolo.
    2.  Per  i  mancati  adempimenti previsti dal comma precedente si
applica  la  sanzione  amministrativa  di  cui  all'Art. 48, comma 9,
lettera b) della legge regionale n. 28/2001.