Art. 68. Pascoli deteriorati 1. Nel caso che sul pascolo si constatassero fenomeni di erosione, smottamento e di grave danneggiamento della cotica l'ente competente per territorio, su segnalazione degli organi di vigilanza, puo' imporre forme limitative o la sospensione dell'esercizio del pascolo. 2. Per i mancati adempimenti previsti dal comma precedente si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 28/2001.