Art. 68 Modifica all'art. 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi 1. Il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e' sostituito dai seguenti: "2. Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente e' definito nei limiti numerici di seguito indicati: a) datore di lavoro con non piu' di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti; b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non piu' di quattro tirocinanti; c) datore di lavoro con ventuno o piu' dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unita' superiore. 2 bis. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare".