Art. 68 
 
Modifica all'art. 51 della legge regionale 26 marzo 2002,  n.  2,  in
                    materia di tirocini formativi 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale 26 marzo 2002,  n.
2, e' sostituito dai seguenti: 
  "2. Il numero dei  tirocinanti  che  i  datori  di  lavoro  possono
ospitare  contemporaneamente  e'  definito  nei  limiti  numerici  di
seguito indicati: 
  a) datore di lavoro con non piu'  di  cinque  dipendenti,  a  tempo
indeterminato e/o determinato, due tirocinanti; 
  b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei  e
venti, a tempo indeterminato e/o determinato,  non  piu'  di  quattro
tirocinanti; 
  c)  datore  di  lavoro  con  ventuno  o  piu'  dipendenti  a  tempo
indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al
venti  per  cento  dei  suddetti   dipendenti,   con   arrotondamento
all'unita' superiore. 
  2 bis. La durata del contratto  a  tempo  determinato  deve  essere
almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare".