Art. 69.
                      Miglioramento dei pascoli
    1.  I  lavori di miglioramento, quali spietramento superficiale e
successivo  conguaglio  del  terreno,  concimazione,  suddivisione in
comparti  possono  essere  eseguiti  su  iniziativa dei proprietari o
possessori.
    2. Gli interventi che comportano rottura del cotico o lavorazioni
andanti   quali  scasso  o  dissodamenti  devono  essere  autorizzati
dall'ente  competente  per territorio con le procedure amministrative
previste all'Art. 70.
    3.  Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento
autorizzato  o per la realizzazione dei lavori senza l'autorizzazione
viene  applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma
11 della legge regionale n. 28/2001.