Art. 69. Miglioramento dei pascoli 1. I lavori di miglioramento, quali spietramento superficiale e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti possono essere eseguiti su iniziativa dei proprietari o possessori. 2. Gli interventi che comportano rottura del cotico o lavorazioni andanti quali scasso o dissodamenti devono essere autorizzati dall'ente competente per territorio con le procedure amministrative previste all'Art. 70. 3. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per la realizzazione dei lavori senza l'autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.