Art. 69. Leggi regionali n. 27 del 1991 e n. 5 del 1995 Proroga di termini ed accelerazioni della spesa 1. Il termine previsto dall'art. 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, e' differito al 31 dicembre 1999. 2. Lo stesso termine di cui al comma 1 si applica per gli interventi previsti dall'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Ai fini dell'accelerazione della spesa nelle more delle verifiche degli Ispettorati provinciali del lavoro, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione autorizza l'erogazione immediata dei contributi previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, qualora le istanze siano corredate di dichiarazione di conformita', resa ai sensi di legge, da soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 ed attestante il possesso dei requisiti da parte del datore di lavoro richiedente. 4. Le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere integrate ai sensi del comma 3.