Art. 69 Sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico 1. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'art. 30 comma 5 realizzi movimenti terra in scavo o riporto in mancanza della prescritta autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00, cui sono aggiunti da euro 3,00 ad euro 21,00 per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione. 2. Alla sanzione di cui al comma 1, per la parte eccedente il titolo abilitativo, e' soggetto anche chi, pur munito di autorizzazione, esegua i lavori in difformita' dalla stessa. 3. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati nel caso in cui l'autorizzazione sia stata negata ai sensi del comma 6 dell'art. 30. 4. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'art. 30 comma 7 realizzi movimenti di terra previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 in mancanza della dovuta comunicazione e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00. 5. Il trasgressore ed il coobbligato in solido cui sono state comminate le sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 sono inoltre tenuti, qualora sia accertata l'incompatibilita' con i vincoli disposti dalla presente legge, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con applicazione della sanzione nel minimo edittale; in caso di inadempienza i lavori sono eseguiti d'ufficio con addebito delle spese. 6. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 sono parimenti comminate a chiunque abbia proceduto alla realizzazione di viabilita' in violazione a quanto disposto dall'art. 37.