Art. 69
Sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni in materia
di vincolo idrogeologico
1. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'art. 30 comma 5
realizzi movimenti terra in scavo o riporto in mancanza della
prescritta autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00, cui sono aggiunti da euro
3,00 ad euro 21,00 per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua
frazione.
2. Alla sanzione di cui al comma 1, per la parte eccedente il
titolo abilitativo, e' soggetto anche chi, pur munito di
autorizzazione, esegua i lavori in difformita' dalla stessa.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati nel caso in cui
l'autorizzazione sia stata negata ai sensi del comma 6 dell'art. 30.
4. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'art. 30 comma 7
realizzi movimenti di terra previsti nei piani di cui agli articoli
13 e 14 in mancanza della dovuta comunicazione e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad
euro 200,00.
5. Il trasgressore ed il coobbligato in solido cui sono state
comminate le sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 sono inoltre tenuti,
qualora sia accertata l'incompatibilita' con i vincoli disposti dalla
presente legge, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con
applicazione della sanzione nel minimo edittale; in caso di
inadempienza i lavori sono eseguiti d'ufficio con addebito delle
spese.
6. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 sono parimenti comminate a
chiunque abbia proceduto alla realizzazione di viabilita' in
violazione a quanto disposto dall'art. 37.