Art. 69 
 
Sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni  in  materia
                      di vincolo idrogeologico 
 
  1. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'art. 30  comma  5
realizzi movimenti  terra  in  scavo  o  riporto  in  mancanza  della
prescritta autorizzazione e' punito con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00, cui sono  aggiunti  da  euro
3,00 ad euro 21,00 per ogni metro cubo di terreno movimentato  o  sua
frazione. 
  2. Alla sanzione di cui al comma  1,  per  la  parte  eccedente  il
titolo  abilitativo,  e'  soggetto   anche   chi,   pur   munito   di
autorizzazione, esegua i lavori in difformita' dalla stessa. 
  3. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati nel caso  in  cui
l'autorizzazione sia stata negata ai sensi del comma 6 dell'art. 30. 
  4. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'art. 30  comma  7
realizzi movimenti di terra previsti nei piani di cui  agli  articoli
13 e 14  in  mancanza  della  dovuta  comunicazione  e'  soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00  ad
euro 200,00. 
  5. Il trasgressore ed il  coobbligato  in  solido  cui  sono  state
comminate le sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 sono  inoltre  tenuti,
qualora sia accertata l'incompatibilita' con i vincoli disposti dalla
presente legge, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi,  con
applicazione  della  sanzione  nel  minimo  edittale;  in   caso   di
inadempienza i lavori sono  eseguiti  d'ufficio  con  addebito  delle
spese. 
  6. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 sono parimenti comminate  a
chiunque  abbia  proceduto  alla  realizzazione  di   viabilita'   in
violazione a quanto disposto dall'art. 37.