Art. 69 
 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 7/2014 
 
  1. Al comma 1  dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  7/2014  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:   «Provincia
territorialmente  competente»   sono   sostituite   dalla   seguente:
«Regione». 
  2. Al comma 2  dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  7/2014  e
successive modificazioni e  integrazioni,  le  parole:  «Le  province
possono» sono sostituite dalle  seguenti:  «La  Regione  puo'»  e  la
parola: «subdelegare» e' sostituita dalla seguente: «delegare».