Art. 69 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 7/2014 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Provincia territorialmente competente» sono sostituite dalla seguente: «Regione». 2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione puo'» e la parola: «subdelegare» e' sostituita dalla seguente: «delegare».