Art. 7. Competenze dei comuni 1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza dei comuni: a) l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana, sia della rete dei servizi minimi essenziali a carico del bilancio regionale, sia degli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio comunale. Tale organizzazione deve ispirarsi al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana e dei servizi di bacino, con particolare attenzione alla organizzazione coordinata dell'offerta di trasporto nelle aree a domanda forte con fenomeni di elevato pendolarismo verso i centri urbani. La programmazione dei servizi aggiuntivi ha il solo limite della compatibilita' con la rete dei servizi minimi; b) la predisposizione dei piani urbani del traffico sulla base degli indirizzi regionali e l'attuazione delle procedure di verifica della compatibilita' dei piani con la programmazione di bacino provinciale; c) la gestione delle risorse trasferite a titolo di investimenti e di spesa corrente per l'esercizio delle funzioni delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali in materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le scelte della programmazione regionale, di bacino ed integrativa; d) lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza sulla base dei principi e delle normative stabiliti dalla Regione; e) la stipula dei contratti di servizio relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la regione e sentite le OO.SS., nonche' di eventuali servizi integrativi con onere a carico dei propri bilanci; f) l'applicazione della politica tariffaria sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla regione; g) il monitoraggio dei contratti di servizio anche attraverso sistemi informatizzati di controllo della qualita' basati sugli indicatori stabiliti dalla Regione; h) l'applicazione del sistema delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle leggi regionali e nel piano regionale dei trasporti; i) lo svolgimento dei compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria previsti dalle normative regionali e nazionali sulle aziende di trasporto, compresi quelli relativi al personale.