Art. 7.
         Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 7/1983
    1.  L'ottavo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 7/1983 e'
sostituito dal seguente:
      "Oltre  il predetto trattamento, ai membri del comitato tecnico
si  applica  la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina
dei  compensi  ai  componenti  di  collegi,  commissioni  e  comitati
operanti  presso  la Regione) e sono corrisposte le indennita' di cui
alla tabella A della stessa.