Art. 7. Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 7/1983 1. L'ottavo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 7/1983 e' sostituito dal seguente: "Oltre il predetto trattamento, ai membri del comitato tecnico si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) e sono corrisposte le indennita' di cui alla tabella A della stessa.