Art. 7. Popolazione sportiva e adempimenti degli, enti organizzatori 1. Coloro che intendono praticare o che praticano, attivita' sportive devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneita' specifica allo sport che intendono svolgere o che svolgono. 2. Le societa', le assicurazioni e gli enti o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilita' al rispetto di quanto segue: a) subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione degli atleti alle attivita' sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti ed a valida certificazione di idoneita' sportiva prevista dalla presente legge; b) custodire e conservare per cinque anni i certificati di idoneita' dei propri atleti, verificandone la scadenza e la validita' giuridica; c) verificare la regolarita' della posizione sanitaria degli atleti che prendono parte alle gare agonistiche, dalle stesse organizzate, mediante esame del libretto sanitario di cui all'art. 6; d) ai fini della pratica sportiva agonistica, non accettare, in quanto privi di ogni validita', i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nell'art. 4, comma 3; e) avviare gli atleti a visita medico-sportiva per il riconoscimento dell'idoneita' agonistica, attraverso apposito modulo conforme all'allegato 2 della circolare n. 7 del 31 gennaio 1983 del Ministero della sanita'; f) sospendere temporaneamente dall'attivita' sportiva gli atleti le cui condizioni psico-fisiche si ritengono inficiate da sopraggiunti eventi di qualsiasi natura ed eventualmente avviarli a nuova visita di idoneita' attraverso dettagliata e riservata motivazione scritta; g) vigilare sull'osservanza delle norme vigenti in materia di doping. 3. Chiunque organizzi manifestazioni ludico-motorie o sportive e' tenuto ad assicurare, a proprie spese per i partecipanti attivi alle competizioni, adeguati servizi di assistenza, di controllo medico e di pronto soccorso, prevedendo lo stanziamento, nelle immediate vicinanze del campo di gara e per l'intero periodo di svolgimento delle attivita' ludico-motorie o sportive, di un ambulanza medicalizzata con unita' mobile di rianimazione o postazione mobile di emergenza, costituita da sistema di defibrillazione e kit per la ventilazione polmonare sotto il controllo e ad uso di personale medico adeguatamente addestrato. Per le attivita' sportive scolastiche e promozionali organizzate dal CONI, l'assistenza sanitaria sul campo sara' assicurata gratuitamente, su richiesta della commissione organizzatrice provinciale e della commissione organizzatrice regionale, dal servizio di medicina dello sport dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dalla Federazione medico sportiva italiana. 4. Nelle manifestazioni sportive a carattere agonistico, il medico di gara viene designato, su richiesta e con oneri a carico delle societa', associazioni o enti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dal Servizio di medicina dello sport della A.S.L. competente per territorio o dalla Federazione medico sportiva italiana, attingendo prioritariamente a medici specialisti in medicina dello sport. 5. i costi per gli accertamenti sanitari, comprensivi del rilascio delle relative certificazioni, sono a carico dell'atleta o della societasportiva o dell'Ente o Istituzione richiedente, con esclusione degli studenti partecipanti alle manifestazioni promozionali successive a quelle regionali dei giochi sportivi studenteschi. Le tariffe sono quelle stabilite dalle vigenti normative in materia.