Art. 7.
    Popolazione sportiva e adempimenti degli, enti organizzatori
    1.  Coloro  che  intendono  praticare  o che praticano, attivita'
sportive  devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo
dell'idoneita'  specifica  allo  sport  che  intendono svolgere o che
svolgono.
    2.  Le  societa',  le  assicurazioni  e gli enti o organizzazioni
sportive sono tenute, sotto la propria responsabilita' al rispetto di
quanto segue:
      a) subordinare  il  tesseramento agonistico e la partecipazione
degli  atleti  alle  attivita' sportive agonistiche e non agonistiche
agli  accertamenti  ed  a valida certificazione di idoneita' sportiva
prevista dalla presente legge;
      b) custodire  e  conservare  per  cinque  anni i certificati di
idoneita' dei propri atleti, verificandone la scadenza e la validita'
giuridica;
      c)  verificare  la  regolarita' della posizione sanitaria degli
atleti  che  prendono  parte  alle  gare  agonistiche,  dalle  stesse
organizzate, mediante esame del libretto sanitario di cui all'art. 6;
      d) ai fini della pratica sportiva agonistica, non accettare, in
quanto   privi   di  ogni  validita',  i  certificati  rilasciati  da
specialisti diversi da quelli indicati nell'art. 4, comma 3;
      e) avviare   gli   atleti   a  visita  medico-sportiva  per  il
riconoscimento  dell'idoneita' agonistica, attraverso apposito modulo
conforme  all'allegato 2 della circolare n. 7 del 31 gennaio 1983 del
Ministero della sanita';
      f)   sospendere  temporaneamente  dall'attivita'  sportiva  gli
atleti  le  cui  condizioni  psico-fisiche  si ritengono inficiate da
sopraggiunti  eventi  di qualsiasi natura ed eventualmente avviarli a
nuova   visita   di  idoneita'  attraverso  dettagliata  e  riservata
motivazione scritta;
      g) vigilare  sull'osservanza  delle norme vigenti in materia di
doping.
    3. Chiunque organizzi manifestazioni ludico-motorie o sportive e'
tenuto  ad assicurare, a proprie spese per i partecipanti attivi alle
competizioni,  adeguati  servizi di assistenza, di controllo medico e
di  pronto  soccorso,  prevedendo  lo  stanziamento,  nelle immediate
vicinanze  del  campo  di  gara e per l'intero periodo di svolgimento
delle   attivita'   ludico-motorie   o   sportive,  di  un  ambulanza
medicalizzata  con  unita' mobile di rianimazione o postazione mobile
di  emergenza,  costituita da sistema di defibrillazione e kit per la
ventilazione  polmonare  sotto  il  controllo  e  ad uso di personale
medico   adeguatamente   addestrato.   Per   le   attivita'  sportive
scolastiche   e   promozionali  organizzate  dal  CONI,  l'assistenza
sanitaria  sul  campo  sara'  assicurata  gratuitamente, su richiesta
della  commissione  organizzatrice  provinciale  e  della commissione
organizzatrice  regionale,  dal  servizio  di  medicina  dello  sport
dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per  territorio  e dalla
Federazione medico sportiva italiana.
    4.  Nelle  manifestazioni  sportive  a  carattere  agonistico, il
medico  di  gara  viene  designato, su richiesta e con oneri a carico
delle  societa',  associazioni  o  enti  di  cui  ai  commi 2 e 3 del
presente  articolo, dal Servizio di medicina dello sport della A.S.L.
competente   per  territorio  o  dalla  Federazione  medico  sportiva
italiana,   attingendo   prioritariamente  a  medici  specialisti  in
medicina dello sport.
    5.  i  costi  per  gli  accertamenti  sanitari,  comprensivi  del
rilascio  delle  relative certificazioni, sono a carico dell'atleta o
della  societasportiva  o  dell'Ente  o  Istituzione richiedente, con
esclusione    degli   studenti   partecipanti   alle   manifestazioni
promozionali  successive  a  quelle  regionali  dei  giochi  sportivi
studenteschi.   Le   tariffe  sono  quelle  stabilite  dalle  vigenti
normative in materia.