Art. 7. Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilita' privata 1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque di tipo A, B, C, e acque pubbliche in disponibilita' privata. 2. Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologico-ittiogeniche che presentano una popolazione ittica durevole ed abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa economica per la pesca, sono classificate di tipo A. 3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole, sono classificate di tipo B. 4. Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate di tipo C. 5. Laghetti, cave e specchi d'acqua, situati all'interno di aree di proprieta' privata sono denominati acque pubbliche in disponibilita' privata. 6. Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque pubbliche in disponibilita' privata e' consentita la pesca dilettantistica. 7. La pesca professionale e' consentita nelle acque di tipo A e C con i mezzi e secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'Art. 20, comma 3. 8. Le province provvedono, secondo quanto previsto dal presente articolo, alla classificazione delle acque di tipo A, B e C interamente ubicate nel proprio territorio. 9. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutte le province interessate provvedono, attraverso specifici accordi, alla classificazione delle acque interprovinciali di tipo A, B e C; decorso, senza accordo, tale termine la Regione provvede con proprio atto, anche sulla base degli elementi e delle indicazioni fornite dalle medesime province. 10. La classificazione delle acque di cui ai commi 8 e 9 e' trasmessa, entro trenta giorni dall'approvazione, dalle province alla Regione. 11. La disciplina delle acque pubbliche in disponibilita' privata e' determinata dalla giunta regionale con il regolamento di cui all'Art. 20, comma 3. 12. La giunta regionale classifica le acque e disciplina le modalita' e i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con la regione confinante e sentita la provincia interessata.