Art. 7.
                    Classificazione delle acque.
              Acque pubbliche in disponibilita' privata
    1.  Ai  fini  della  pesca le acque del territorio regionale sono
classificate  in  acque  di  tipo  A,  B,  C,  e  acque  pubbliche in
disponibilita' privata.
    2.   Le   acque  dei  grandi  corpi  idrici  con  caratteristiche
biologico-ittiogeniche che presentano una popolazione ittica durevole
ed   abbondante  o  che  rappresentano  prevalentemente  una  risorsa
economica per la pesca, sono classificate di tipo A.
    3.  Le  acque  che,  per le loro caratteristiche fisico-chimiche,
sono   principalmente  e  naturalmente  popolate  da  specie  ittiche
salmonicole, sono classificate di tipo B.
    4.  Le  acque  che presentano un popolamento ittico prevalente di
specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate
di tipo C.
    5.  Laghetti, cave e specchi d'acqua, situati all'interno di aree
di   proprieta'   privata   sono   denominati   acque   pubbliche  in
disponibilita' privata.
    6.  Nelle  acque  di  tipo A, B, C e nelle acque denominate acque
pubbliche   in   disponibilita'   privata   e'  consentita  la  pesca
dilettantistica.
    7. La pesca professionale e' consentita nelle acque di tipo A e C
con  i  mezzi  e secondo le modalita' previste dal regolamento di cui
all'Art. 20, comma 3.
    8.  Le  province provvedono, secondo quanto previsto dal presente
articolo,  alla  classificazione  delle  acque  di  tipo  A,  B  e  C
interamente ubicate nel proprio territorio.
    9.  Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge  tutte  le  province  interessate  provvedono,
attraverso   specifici  accordi,  alla  classificazione  delle  acque
interprovinciali  di  tipo  A,  B  e  C; decorso, senza accordo, tale
termine  la Regione provvede con proprio atto, anche sulla base degli
elementi e delle indicazioni fornite dalle medesime province.
    10.  La  classificazione  delle  acque  di  cui ai commi 8 e 9 e'
trasmessa, entro trenta giorni dall'approvazione, dalle province alla
Regione.
    11. La disciplina delle acque pubbliche in disponibilita' privata
e'  determinata  dalla  giunta  regionale  con  il regolamento di cui
all'Art. 20, comma 3.
    12.  La  giunta  regionale  classifica  le  acque e disciplina le
modalita'  e  i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in
parte  nel  territorio  di  altre  regioni,  d'intesa  con la regione
confinante e sentita la provincia interessata.