Art. 7. Funzionamento della consulta 1. La consulta e' nominata all'inizio di ogni legislatura e rimane in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati. 2. La consulta e' convocata dal suo presidente, sentito l'ufficio di presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti. La consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti. 3. I componenti assenti per piu' di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.