Art. 7.
                    Funzionamento della consulta
    1. La  consulta  e'  nominata  all'inizio  di  ogni legislatura e
rimane  in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti
possono essere riconfermati.
    2. La consulta e' convocata dal suo presidente, sentito l'ufficio
di presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o ogni qualvolta il
presidente  lo  ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto
dei   componenti.  La  consulta  predispone  ed  approva  il  proprio
regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
    3. I componenti assenti per piu' di tre sedute consecutive, senza
giustificato  motivo,  sono  dichiarati  decaduti  e  possono  essere
sostituiti.