Art. 7.
               Associazioni di pesca - Albo regionale
    1. E'  istituito  l'albo  delle associazioni di pesca aventi sede
nella Regione Calabria.
    2. La  tenuta  dell'albo  e'  affidata  all'assessorato regionale
all'agricoltura caccia e pesca secondo norme e modalita' contenute in
apposito provvedimento assunto dal presidente della giunta regionale,
sentito  il  parere  del comitato tecnico consultivo regionale di cui
all'Art. 5.
    3. Le  associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con
atto pubblico od aventi riconoscimento nazionale, possono chiedere al
Presidente  della  giunta  regionale  l'iscrizione all'albo di cui al
precedente comma.
    4. Le  associazioni  richiedenti  debbono  possedere  i  seguenti
requisiti:
      a) finalita' formative tecniche/alieutiche e ricreative;
      b) ordinamento  stabile  e  democratico  nel  territorio  della
Regione Calabria;
      c) comprovato impegno a tutela degli ecosistemi fluviali.
    5. All'albo  regionale  di  cui  al presente articolo e' iscritta
d'ufficio   la   Federazione  italiana  pesca  sportiva  e  attivita'
subacquea  (FIPSAS), nelle sue articolazioni locali, in quanto organo
del  CONI,  munito  di  personalita'  giuridica  di diritto pubblico,
avente  tra  i propri fini istituzionali, statutariamente sanciti, la
difesa  e  la  rappresentanza  dei  pescatori  dilettanti  e sportivi
nonche' la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi acquatici.
    6. Le  associazioni  iscritte  all'albo  regionale  ai fini della
presente legge, cooperano con le province nelle operazioni di:
      a) immissione   e   distribuzione   del   materiale  ittico  da
ripopolamento;
      b) sorveglianza mediante le proprie guardie giurate volontarie;
      c) individuazione   di   fonti   inquinanti,   di   prelievi  o
derivazioni d'acqua non autorizzati.
    7. Inoltre  le  associazioni,  partecipano alle forme di gestione
delle  acque di cui ai successivi articoli 16 e 17 nonche' provvedono
alla  formazione  professionale  dei  soggetti aderenti, che potranno
essere  utilizzati  per  le  opere di ripopolamento dei corsi e degli
specchi  d'acqua,  per  il  monitoraggio  delle acque interne, per la
sorveglianza  ittica  e  per  divulgare  gli scopi associativi per la
pesca sportiva.