Art. 7.
                           S a n z i o n i

    1. Salvo  che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio
o  nell'impiego  di  una  sorgente  o di un impianto che genera campi
elettromagnetici  supera  i  limiti  fissati  dalla presente legge e'
punito   con   la   sanzione   amministrativa   da   L. 2.000.000   a
L. 100.000.000.  Detta  sanzione  non  si  applica  a  coloro che nei
termini  previsti  dalla  presente  legge  presentano alle competenti
autorita' i piani di risanamento e/o delocalizzazione.
    2. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede a presentare il piano
di  risanamento  e/o  delocalizzazione  e'  punito, previa diffida ad
adempiere   entro   un   congruo   termine  assegnato  dall'autorita'
competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso
di  inadempienza  l'autorita' competente puo' sostituirsi, con lavori
in  danno, alla impresa erogatrice. Le predette sanzioni si applicano
anche  nei  confronti  di  chi  ha  in corso piani di risanamento e/o
delocalizzazione, qualora non rispetti i tempi e i modi ivi previsti.