Art. 7. S a n z i o n i 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti fissati dalla presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 100.000.000. Detta sanzione non si applica a coloro che nei termini previsti dalla presente legge presentano alle competenti autorita' i piani di risanamento e/o delocalizzazione. 2. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede a presentare il piano di risanamento e/o delocalizzazione e' punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dall'autorita' competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di inadempienza l'autorita' competente puo' sostituirsi, con lavori in danno, alla impresa erogatrice. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso piani di risanamento e/o delocalizzazione, qualora non rispetti i tempi e i modi ivi previsti.